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Verifiche degli impianti di messa a terra

 
Chi ha l'obbligo delle verifiche degli impianti di messa a terra?
 
QUALI SONO LE ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO  DELLA VERIFCA?
 

Le verifiche di legge secondo il DPR 462/01devono essere eseguite da tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. L'obbligo è indipendente dal tipo di attività, basta la presenza di un lavoratore.
 
All'uscita del DPR 462 erano escluse alcune attività,  quali le società di soli soci. Con l'entrata in vigore del Dgls. 81/08 (ex 626) al lavoratore viene dato una nuova definizione. A seguito di questa modifica vengono assimilati alla figura del lavoratore le seguenti figure:
1) i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
2) gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile;
3) i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
4) gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
6) infine i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. lavori socialmente utili” o LSU.
Vengono esclusi gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti, e domestici in genere) e imprese familiari.
 
Quindi tutte le attività lavorative con all'interno almeno un lavoratore devono sottostare agli obblighi di legge del DPR 462.
Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per:
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:

a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)

b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
· Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
· Edifici con strutture portanti in legno.
· Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
NOTA BENE:
Il DPR 462 ha sancito senza più incomprensioni possibili che il responsabile della richiesta dell’effettuazione delle verifiche degli impianti di terra alle ditte autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico è il responsabile dell’attività (Datore di lavoro).
Pertanto è lui che deve rispondere alle autorità della mancata verifica della sua attività (vedere articolo sulle sanzioni)
Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III) ha l'obbligo di accertare che i requisiti sicurezza degli impianti elettrici siano mantenuti efficienti nel loro esercizio.
Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro deve, inoltre, far sottoporre gli stessi impianti a verifiche periodiche, a suo carico.
·Le verifiche devono essere eseguite ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.).
·Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro, per effettuare la verifica, può rivolgersi (art. 4 commi 2, 3, 4) all'A.S.L., all'A.R.P.A. o ad eventuali organismi esterni indicati dal Ministero delle Attività Produttive, in base a criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI - CEI e alle procedure di cui alla Direttiva 11 marzo 2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A".
Il datore di lavoro deve conservare verbale relativo alla verifica periodica compiuta, rilasciatogli dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica, così da poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
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